giovedì 22 luglio 2010

Cassazione: riconosciuto il danno biologico e patrimoniale alla casalinga vittima di incidente stradale.

Alla casalinga che subisce un incidente stradale va riconosciuto oltre il danno biologico anche quello patrimoniale – fanno sapere dall’ Adico. Lo afferma la Cassazione con la sentenza n. 16896/10. Si tratta di una sentenza innovativa – spiega il presidente dell’ Adico, Carlo Garofolini – che riconosce e quantifica, il lavoro svolto dalla casalinga. Mancando una norma specifica di conteggio la Corte ha considerato come parametro il lavoro svolto dalle colf. Ha moltiplicato per tre volte la pensione sociale, valutato l’età della donna, la percentuale di invalidità e il numero di anni trascorsi dall’incidente determinando una cifra prossima a 116 milioni di vecchie lire. Per quanto riguarda la stima del danno biologico i giudici hanno richiamato l’articolo 32 della Costituzione; per quello patrimoniale invece, gli articoli 4 e 37 che tutelano la scelta di qualsiasi forma di lavoro e i diritti del lavoratore e della donna lavoratrice. La Corte ha chiarito, inoltre, che il pregiudizio economico che subisce una casalinga menomata nell’espletamento della sua attività in conseguenza di lesioni subite economicamente valutabile come danno emergente (articolo 1223 del Codice civile) e può essere liquidato pur in via equitativa anche nell’ipotesi in cui la stessa sia solita avvalersi di collaboratori domestici, perchè comunque i compiti risultano di maggiore ampiezza, intensità, responsabilità rispettO a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente. Per concludere quindi il criterio del triplo della pensione sociale può essere utilizzato dal giudice nell’esercizio del suo potere di liquidazione equitativa del danno patrimoniale conseguente all’invalidità ,che è danno diverso da quello biologico quale generico parametro di riferimento per la valutazione del reddito figurativo della casalinga.

sabato 17 luglio 2010

Nuove norme a tutela dei consumatori sulla vendita di polizze a distanza.

Dal 15 luglio sono entrate in vigore le nuove regole sulla vendita delle polizze a distanza delle Rc auto o di altri prodotti – si legge nel comunicato diffuso dall’Adico – deliberato nel regolamento Isvap n. 34 del 19 marzo, pubblicato il 6 aprile 2010 sulla Gazzetta Ufficiale, valido sia per il ramo danni che per quello vita.
Pertanto ora le assicurazioni e gli intermediari – spiega il presidente dell’ Adico, Carlo Garofolini – sono obbligati ad un comportamento di maggiore trasparenza nei confronti dei consumatori quando vendono loro i contratti via Internet o al telefono. Si tratta di un comparto che interessa sempre più clienti che decide di assicurarsi on line per le tariffe più vantaggiose.
In particolare, le norme prevedono che gli addetti al call center siano adeguatamente preparati e l’obbligo di fornite il proprio codice identificativo. Le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e puntuale, possedere adeguate conoscenze professionali, seguire corsi di aggiornamento periodici. Sarà l'impresa – fa sapere l’Adico – ad assumersi la piena responsabilità per l'operato degli addetti, nominando al proprio interno un responsabile al quale il cliente possa rivolgersi.
Capitolo a parte per la selezione degli assicurati invece. Il regolamento precisa che alle imprese è vietato discriminare i clienti in funzione dei parametri di rischio, con filtri telefonici o informatici. Non potrà quindi,più capitare – continua Carlo Garofolini – che non si possa contattare un numero verde da una certa provincia del Sud perché fa parte di una tipologia di rischio elevata.
L'Isvap ha anche vietato il collocamento di contratti di assicurazioni senza il preventivo consenso del cliente – spiega il presidente dell’Adico – un meccanismo usato soprattutto nella vendita di biglietti e nei finanziamenti.
E'previsto, inoltre, il diritto a ricevere su carta o formato elettronico il fascicolo informativo prima della conclusione del contratto cosicché il cliente possa restituirlo debitamente firmato. Il diritto di recesso dal contratto negoziato a distanza può comunque essere esercitato nei 14 giorni successivi alla sottoscrizione.
Con riferimento alla Rc auto si precisa che il contrassegno e il certificato assicurativo devono pervenire all'assicurato entro cinque giorni dal pagamento. Nel frattempo il cliente può circolare con la quietanza di pagamento o con la dichiarazione rilasciata dall'impresa o con la ricevuta del pagamento.
Le sanzioni previste in caso di mancata osservanza da parte della compagnia assicuratrice – avverte il presidente di Adico – potrà arrivare fino a 5 milioni di euro.